| Pubblicità e promozione dei prodotti del tabacco (carta stampata, radiotrasmissioni, società dell'informazione) 1) OBIETTIVO 2) ATTO 3) SINTESI Facendo seguito alla direttiva del giugno 2001 relativa alla fabbricazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco , la presente direttiva s'inserisce nel quadro della strategia globale della lotta antitabacco svolta attivamente dalla Comunità europea. Le divergenze esistenti fra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di promozione a favore dei prodotti del tabacco sono tali da determinare un aumento degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti o dei servizi. La presente direttiva intende quindi eliminare le distorsioni delle condizioni di concorrenza nel mercato interno. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali tramite una normativa sulla promozione del tabacco mira inoltre a garantire un livello elevato di protezione della salute. Il tabacco è infatti responsabile della morte di oltre 500 000 persone l'anno nella Comunità europea. La direttiva è destinata a sostituire la direttiva 98/43/CE del 6 luglio 1998, annullata dalla Corte di Giustizia il 5 ottobre 2000, poiché talune sue disposizioni non corrispondevano alla base giuridica che ne giustificava l'adozione, ovvero l'articolo 95 del trattato. Accogliendo una richiesta della Germania, la Corte aveva infatti ritenuto che, contrariamente a quanto invocato dal legislatore, tale direttiva non intendesse agevolare l'attuazione del mercato interno. Secondo la Corte essa mirava essenzialmente a tutelare la salute pubblica che, a parte rare eccezioni, resta di competenza degli Stati membri. Il 21 maggio 2003 è stata inoltre adottata una Convenzione quadro per la lotta antitabacco ( EN ), ( ES ), ( FR ) dall'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Questo primo trattato internazionale negoziato sotto l'egida dell'OMS stipula norme internazionali vincolanti che completano le disposizioni della presente direttiva. Campo d'applicazione La presente direttiva ha come oggetto il ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di pubblicità e di promozione dei prodotti del tabacco. La direttiva non tratta le questioni relative alla pubblicità indiretta, al monitoraggio delle spese pubblicitarie delle imprese nel settore del tabacco o alla vendita tramite distributori automatici. Tali questioni saranno oggetto di una raccomandazione del Consiglio. La direttiva non riguarda nemmeno la questione della pubblicità televisiva, dato che in tale ambito si applica la direttiva 89/552/CEE (direttiva " televisione senza frontiere "). Divieto e limitazione della pubblicità a favore dei prodotti del tabacco La pubblicità dei prodotti del tabacco è vietata in maniera generale:
Tale pubblicità resta limitata alle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e alle pubblicazioni edite e stampate in paesi terzi ove tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato comunitario. Promozione È del pari vietata la promozione di radiotrasmissioni o di manifestazioni internazionali da parte di imprese con l'obiettivo di promuovere i prodotti del tabacco. Non è consentita neppure la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco in occasione della promozione di tali manifestazioni. La promozione di manifestazioni o attività senza effetti transfrontalieri non è però oggetto della direttiva. Sanzioni Gli Stati membri definiscono il regime delle sanzioni applicabili alla mancata osservanza delle disposizioni nazionali stabilite in applicazione della presente direttiva. Relazione Entro il 20 giugno 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva. 4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE -------------------------------------------------------------------------------- 1 L'articolo 95 del trattato CE recita "Il Consiglio (…) stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune." 2 La direttiva "televisione senza frontiere"
vieta tutte le forme di pubblicità televisiva a favore delle sigarette
e di altri prodotti di tabacco. |